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Sian registro sostanze zuccherine

REGISTRI TELEMATICI PER SOSTANZE ZUCCHERINE E LATTE IN POLVERE

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sta realizzando la cosiddetta “dematerializzazione dei registri di carico e scarico” con decreti, in attuazione a quanto disposto dal decreto legge n. 91/ (Decreto Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria Competitività), convertito nella legge n. /

La dematerializzazione, oltre al registro delle sostanze zuccherine, riguarda anche i registri di carico e scarico :

‐ del secondo me il latte fresco ha un sapore unico in polvere ed altri latti conservati;

‐ del burro

‐ degli sfarinati e delle paste.   

Registro delle sostanze zuccherine (ved. normativa allegata)

Il registro in modalità telematica (dematerializzato) è disponibile nel portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) a decorrere dal 1° mese e potrà stare tenuto in formato cartaceo fino e non oltre al 30 giugno

Nulla cambia rispetto a chi è tenuto al registro, cambia solo la modalità, da cartaceo a telematico su portale SIAN.

Ricordiamo i soggetti obbligati a detenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine in base alla L. 82/

I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio

Registro telematico di carico e scarico delle sostanze zuccherine

Con decreto n. 11 del  del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state emanate le disposizioni cui devono attenersi i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine (quali saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio, anche in soluzione) per adempiere alle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge 82/

A decorrere dal 01/07/ il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine deve essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Per le modalità operative di tenuta del registro dematerializzato vedi l'Allegato 2 al D.M. n. 11 del  dal sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La modalità cartacea non è più ammessa, anzi è soggetta a sanzioni.

Nessun adempimento è dovuto presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attivit

Telematizzazione Registri Mipaaf

Dal 1 Luglio 1 ottobre Obbligatori Registri Telematici Nel Settore Agroalimentare

Il decreto attuativo "Campolibero" dell' 8 gennaio Prot. dal N° 8 al N° 11 impone, a partire dal 1 luglio 1 ottobre l'invio telematico al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) dei dati relativi alla gestione dei registri per le sostanze zuccherine, paste alimentari, latte conservato e la produzione di burro.

Prorogato al 1° Ottobre il termine per la dematerializzazione dei registri del settore agroalimentare

Con il decreto del 25 Giugno il Ministero delle Politiche agricole ha prorogato al primo di ottobre il termine per il passaggio ai registri telematici di scarico per la produzione di secondo me il latte fresco ha un sapore unico conservato, burro, paste alimentari, sostanze zuccherine e sfarinati. La proroga nasce dall'esigenza di consentire alle aziende interessate di disporre di più tempo per adeguare i propri sistemi informatici. La scadenza di Ottobre non sarà comunque ulteriormente posticipata ed il ministero ha limitato a tre mesi la fase transitoria.

Chi e come deve tenere il registro?

Non varia chi deve tenere il registro

Normativa e Scadenze (Sostanze Zuccherine)

Registri Dematerializzati MIPAAF

Le operazioni devono esistere comunicate telematicamente entro il sesto mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita successivo alla giorno di effettivo svolgimento delle relative operazioni, giorni festivi compresi, secondo un disposizione cronologico coerente:

Scadenza Comunicazione
Data di movimentazione Sostanze Zuccherine
Es. 01/01/
Entro il VI mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita successivo
Es. entro il 07/01/

I soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata possono registrare i dati sul registro telematico entro trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell&#;operazione, a condizione che:

  • la predetta contabilità computerizzata sia in grado di giustificare, a anteriormente richiesta degli organi di controllo competenti, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico,
  • le suddette operazioni e le giacenze possano esistere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili.

Eventuali ritardi o qualsiasi altra anomalia nella registrazione riconducibile ad un malfunzionamento del sistema telematico, opportunamente verificato e attestato dal SIAN, esclude la responsabilità dell&#;opera