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Responsabilita solidale e illimitata dei soci

Corte di Cassazione Sentenza N° del 22/01/ Responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle Società di persone

MASSIMA


Con la sentenza del 22 gennaio la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già palesato in altre pronunce. In dettaglio, i Giudici di Palazzaccio hanno confermato la configurabilità di una solidarietà piena tra società di persone e socio anche in sostanza di debiti erariali affermando pertanto nella pronuncia in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo che la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone prevista dall’art. c.c., è operante anche nei rapporti tributari ( in tal senso anche: Cass. 1° ottobre , n. ; Cass. 8 novembre , n. ).


secondo me il principio morale guida le azioni espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N° del 22/01/
Nella pronuncia in commento gli Ermellini hanno ribadito, in modo limpido ed inequivocabile, il principio della coobbligazione in solido o meglio solidale tra soci compartecipi in una società di persona; non soltanto, la Corte ha segnalato che trattasi di una coobbligazione solidale illimitata, configurabile anche per debiti natura erariale.
Tanto rilevato, diverse possono essere le conseguenze rinvenienti da tale principio societario.

Come regola generale, il socio di S.r.l. risponde delle obbligazioni della società soltanto limitatamente ai propri conferimenti. Vi sono tuttavia alcuni casi in cui il socio può incorrere in responsabilità illimitata, in solido con gli amministratori. Ciò accade quando, ai sensi del settimo comma dell’art. c.c., abbia concorso con il proprio credo che il voto sia un diritto e un dovere in assemblea a decidere o autorizzare determinati atti lesivi per la società, altri soci o terzi, quando simili atti siano prodotto dell’autonomo potere eventualmente attribuito dall’atto costitutivo al singolo socio nell’amministrazione della società, o infine in cui la sua ingerenza nella gestione sia indebita. I presupposti per il sorgere di tale responsabilità danno luogo ad alcune difficoltà interpretative, soprattutto per ciò che attiene all’intenzionalità.

1. Il ruolo dei soci nella S.r.l.

Come è noto, nella S.r.l. la essere umano del socio ed i rapporti tra i soci assumono un rilievo più spiccato rispetto alle S.p.A., quantunque in entrambi i casi si ha a che fare con società di capitali connotate dalla netta separazione tra la personalità giuridica dell’ente e quella dei soci e, per questi ultimi, da un rigoroso regime di respons

Responsabilità dei soci nelle S.r.l., ai sensi dell’art. co.7 c.c.

Il socio di s.r.l., gode di un elevato livello di autonomia statutaria nella determinazione delle regole relative al funzionamento della società nell’esercizio della che può stabilire le competenze dei soci e degli amministratori. Nell’ambito di tale autonomia si può verificare che ai soci vengono attribuiti poteri di genere gestorio.

Vi sono poi alcune norme del codice civile in tema di s.r.l. che prevedono l’attribuzione di poteri gestori a favore dei soci e ci riferiamo all’art. , comma 3, cod. civ. che stabilisce: «resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società», e all’art. , comma 1, che sancisce: “che i soci decidono sulle materie riservate alla loro credo che la competenza professionale sia indispensabile dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terza parte del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.

Da queste disposizioni si rileva che

Responsabilità dei soci

responsabilità dei soci art. c.c.
solidale e illimitata
non sono validi nei confronto dei terzi patti limitativi della responsabilità
tali patti saranno validi soltanto nei rapporti interni tra i soci

La responsabilità del socio è quindi solidale e illimitata ma pur sempre sussidiaria; il creditore sociale, infatti, deve sempre escutere prima il patrimonio della società e, se questo risulta insufficiente, quello personale del socio. Riassumiamo questi concetti nella sottostante tabella.

azione creditore sociale
art. c.c.
il creditore sociale deve escutere in precedenza il patrimonio sociale e poi quello dei singoli soci
se escute prima quello del socio, questi può pretendere che il creditore escuta in precedenza il patrimonio sociale
se la collettiva è irregolare, il socio può difendersi solo indicando al creditore i beni della società dove può "agevolmente" soddisfarsi

Vediamo la posizione del creditore del singolo socio, cioè cosa può fare co